Art. 7 
 
  Il giorno 17 novembre 2020 la Banca d'Italia ricevera',  dalle  due
banche  di  cui  all'art.  2,  l'importo  corrispondente  ai   titoli
collocati. 
  A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire  le  relative
partite nel servizio di liquidazione con valuta  pari  al  giorno  di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 17 novembre 2020 la Banca d'Italia provvedera' a
versare  l'importo  introitato,  presso  la  Sezione  di  Roma  della
Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. 
  La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto  versamento,
apposita  quietanza  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare  4.1.1),  per  l'importo  relativo   al   netto   ricavo
dell'emissione. 
  Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2, saranno pagati per
il tramite dei Dealers e verranno scritturati dalla Sezione  di  Roma
della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla  data
del 20 novembre 2020. 
  L'onere relativo al  pagamento  delle  suddette  commissioni  fara'
carico al capitolo 2242 (unita' di  voto  parlamentare  21.1;  codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.