Art. 9 
 
                 Relazione del commissario delegato 
 
  1.  Il  commissario  delegato  trasmette  al   Dipartimento   della
protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla  data  di
approvazione del piano di cui all'art.  1,  comma  3,  una  relazione
inerente le attivita' espletate ai  sensi  della  presente  ordinanza
contenete anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano,
nonche', entro trenta giorni prima  della  scadenza  del  termine  di
vigenza dello stato di  emergenza,  una  relazione  conclusiva  sullo
stato di attuazione delle stesse.