IL DIRETTORE GENERALE delle finanze Visto l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale; Visto l'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario; Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile 2012 recante «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992»; Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; Considerato che e' opportuno utilizzare, in fase di prima attuazione, il software Skype for Business gia' a disposizione delle commissioni tributarie; Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la delibera n. 788 del 23 giugno 2020; Vista la nota del 6 agosto 2020, n. 12853, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia digitale sullo schema di decreto che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con delibera n. 187 del 15 ottobre 2020 e trasmesso con nota 23 ottobre 2020, n. 39646; Considerata l'urgenza di approvare le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto autorizzata dal Presidente della Commissione tributaria, anche ai sensi delle disposizioni di natura emergenziale contenute nell'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, cosi' come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.