Art. 4 Revoca delle assegnazioni dei contributi 1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021. 2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'art. 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.