(Allegato 1-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                           Norme generali 
 
    1. La G.A., nelle procedure di affidamento  e  di  esecuzione  di
contratti  pubblici,  opera  nel  pieno  rispetto   della   normativa
comunitaria e nazionale vigente, del codice dei  contratti  pubblici,
delle disposizioni attuative e di esecuzione  dello  stesso,  nonche'
delle norme del presente regolamento. 
    2.  L'attivita'  contrattuale  e'  improntata  al  rispetto   dei
principi  di  economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza,
libera     concorrenza,     non     discriminazione,     trasparenza,
proporzionalita', pubblicita',  tutela  dell'ambiente  ed  efficienza
energetica nonche', per le procedure sotto-soglia,  al  rispetto  del
principio  di  rotazione  in  modo  da  garantire   la   piu'   ampia
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
    3. L'affidamento dei contratti esclusi,  in  tutto  o  in  parte,
dall'ambito  di  applicazione  oggettiva  del  codice  dei  contratti
pubblici  avviene  nel  rispetto  dei   principi   di   economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di   trattamento,   trasparenza,
proporzionalita', pubblicita',  tutela  dell'ambiente  ed  efficienza
energetica,   nonche'   sulla   base   delle   disposizioni   dettate
dall'Agenzia del demanio, ove applicabili. 
    4. La G.A., nell'esercizio dell'attivita'  negoziale,  adotta  le
misure ritenute piu' idonee per contrastare le frodi e la  corruzione
e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di
interesse, nel rispetto del  Piano  nazionale  anticorruzione  e  del
Piano triennale della G.A.