Art. 29. Norme generali 1. La G.A., nelle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, opera nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, del codice dei contratti pubblici, delle disposizioni attuative e di esecuzione dello stesso, nonche' delle norme del presente regolamento. 2. L'attivita' contrattuale e' improntata al rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonche', per le procedure sotto-soglia, al rispetto del principio di rotazione in modo da garantire la piu' ampia partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 3. L'affidamento dei contratti esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice dei contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonche' sulla base delle disposizioni dettate dall'Agenzia del demanio, ove applicabili. 4. La G.A., nell'esercizio dell'attivita' negoziale, adotta le misure ritenute piu' idonee per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse, nel rispetto del Piano nazionale anticorruzione e del Piano triennale della G.A.