Art. 3 
 
               Istituzione di un fondo di investimento 
 
  1. In attuazione delle finalita' di cui all'art. 38, comma  3,  del
decreto-legge n. 34/2020,  le  risorse  aggiuntive  per  l'anno  2020
conferite al Fondo di sostegno al  venture  capital  ai  sensi  della
medesima  disposizione,  pari   a   euro   200.000.000,00   (duecento
milioni/00), sono investite in un Fondo di  investimento  alternativo
mobiliare  e  riservato  a  investitori  professionali,   che   sara'
istituito e gestito dalla SGR in  conformita'  al  presente  decreto,
denominato «Fondo Rilancio» o «Fondo»,  mediante  sottoscrizione  per
cassa delle quote del medesimo. 
  2. Il Fondo e' istituito dalla SGR in base al  presente  decreto  e
viene gestito dalla  medesima  in  piena  indipendenza,  secondo  una
logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalita'.
Il  Fondo  e'  regolato  a  condizioni  di  mercato   e   attribuisce
prerogative agli  investitori,  sia  economiche  che  amministrative,
allineate  alla  prassi  di  settore  per  operazioni  e  investitori
similari. 
  3. Nell'ambito degli organi di gestione del Fondo e' assicurata  la
compresenza di  comprovate  esperienze  e  professionalita',  secondo
quanto disposto dalla normativa vigente. 
  4. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a  decorrere  dalla
data di  chiusura,  anche  anticipata  o  parziale,  del  periodo  di
sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al  compimento
del decimo anno da tale data. Il regolamento disciplina  altresi'  le
ipotesi di proroga della durata  del  Fondo,  in  ogni  caso  per  un
periodo non superiore a ulteriori due anni, su iniziativa della SGR o
dei  sottoscrittori  delle  quote.  Il  regolamento  puo',   inoltre,
prevedere, in conformita' con l'art. 11,  comma  2,  del  decreto  n.
30/2015, la facolta' per la SGR di  deliberare  un'ulteriore  proroga
della durata del Fondo, per un periodo non superiore a tre anni,  per
il completamento della liquidazione degli investimenti. La durata del
periodo di investimento del Fondo e' definita nel regolamento di  cui
al successivo art. 6,  in  conformita'  con  la  migliore  prassi  di
mercato e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data
di  avvio  dell'operativita'  del  Fondo  medesimo,  salvo  eventuali
proroghe. 
  5.  Le  quote  del  Fondo  sono  riservate  in  sottoscrizione   al
Ministero. L'importo complessivo massimo del Fondo  e'  definito  dal
regolamento di cui all'art. 6. 
  6. Il Ministero sottoscrive le quote del Fondo entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione di  cui  al  successivo  art.  6,
comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o  piu'  soluzioni
secondo quanto previsto nel regolamento  di  gestione  del  Fondo  in
funzione  dei  richiami  effettuati  dalla  SGR  in  connessione   ai
fabbisogni del Fondo e, in particolare: 
    a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali  ed
eventualmente  successive,  queste  ultime   qualora   previste   nel
regolamento di gestione di cui  al  successivo  art.  6,  in  imprese
target; 
    b) per il pagamento della commissione di  gestione  di  spettanza
della SGR, ai sensi dell'art. 7; 
    c) per  il  pagamento  degli  altri  oneri  a  carico  del  Fondo
individuati dal regolamento di cui all'art. 6; 
    d) negli altri casi in cui  il  regolamento  di  cui  all'art.  6
preveda la possibilita' per  la  SGR  di  effettuare  richiami  degli
impegni.