Art. 3 Istituzione di un fondo di investimento 1. In attuazione delle finalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, le risorse aggiuntive per l'anno 2020 conferite al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi della medesima disposizione, pari a euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), sono investite in un Fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato a investitori professionali, che sara' istituito e gestito dalla SGR in conformita' al presente decreto, denominato «Fondo Rilancio» o «Fondo», mediante sottoscrizione per cassa delle quote del medesimo. 2. Il Fondo e' istituito dalla SGR in base al presente decreto e viene gestito dalla medesima in piena indipendenza, secondo una logica prettamente di mercato e standard di elevata professionalita'. Il Fondo e' regolato a condizioni di mercato e attribuisce prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate alla prassi di settore per operazioni e investitori similari. 3. Nell'ambito degli organi di gestione del Fondo e' assicurata la compresenza di comprovate esperienze e professionalita', secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 4. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura, anche anticipata o parziale, del periodo di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno da tale data. Il regolamento disciplina altresi' le ipotesi di proroga della durata del Fondo, in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori due anni, su iniziativa della SGR o dei sottoscrittori delle quote. Il regolamento puo', inoltre, prevedere, in conformita' con l'art. 11, comma 2, del decreto n. 30/2015, la facolta' per la SGR di deliberare un'ulteriore proroga della durata del Fondo, per un periodo non superiore a tre anni, per il completamento della liquidazione degli investimenti. La durata del periodo di investimento del Fondo e' definita nel regolamento di cui al successivo art. 6, in conformita' con la migliore prassi di mercato e comunque entro il termine massimo di cinque anni dalla data di avvio dell'operativita' del Fondo medesimo, salvo eventuali proroghe. 5. Le quote del Fondo sono riservate in sottoscrizione al Ministero. L'importo complessivo massimo del Fondo e' definito dal regolamento di cui all'art. 6. 6. Il Ministero sottoscrive le quote del Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6, comma 3. I versamenti delle quote avvengono in una o piu' soluzioni secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del Fondo in funzione dei richiami effettuati dalla SGR in connessione ai fabbisogni del Fondo e, in particolare: a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive, queste ultime qualora previste nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, in imprese target; b) per il pagamento della commissione di gestione di spettanza della SGR, ai sensi dell'art. 7; c) per il pagamento degli altri oneri a carico del Fondo individuati dal regolamento di cui all'art. 6; d) negli altri casi in cui il regolamento di cui all'art. 6 preveda la possibilita' per la SGR di effettuare richiami degli impegni.