Art. 4. Metodo di ottenimento I terreni idonei per la coltivazione dello «Scalogno di Romagna» sono di natura collinare, tessitura media tendente all'argilloso, asciutti, ben dotati di potassio e sostanza organica, ben esposti e ben drenati. L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalita' tecniche indicate dai competenti servizi della Regione Emilia-Romagna. Lo Scalogno non puo' essere coltivato in successione a se stesso o altre liliacee (aglio o cipolla). Devono trascorrere almeno 5 anni per il ritorno dello Scalogno sullo stesso appezzamento. E' inoltre vietato coltivarlo in successione a solanacee, a barbabietole e a cavoli. E' ammessa la rotazione con frumento, orzo, radicchio, insalate e carote. L'impianto si deve effettuare nei mesi di novembre - dicembre, mettendo a dimora bulbilli della specie Allium Ascalonicum ecotipo romagnolo, mentre la raccolta e' attuata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo. La produzione unitaria massima per ettaro e' di ottanta quintali.