Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'art. 1  si  provvede,  nel
limite massimo complessivo  di  3.780.000,00  euro,  a  valere  sulle
risorse stanziate per l'emergenza. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 5 dell'art. 1  si  provvede,  nel
limite massimo complessivo di 450.000,00 euro, a valere sulle risorse
stanziate per l'emergenza. 
  3. Le risorse  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  trasferite  sulle
contabilita'  speciali  intestate  ai  soggetti  attuatori  ai  sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ovvero,  nel  caso  non  sia  stata
aperta apposita contabilita' speciale, sul conto di  tesoreria  unica
gia' intestato alle regioni e  alle  province  autonome,  sulla  base
degli incarichi effettivamente conferiti. 
  4. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dall'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 e dalla  circolare
del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020.