(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
      a)  provvede  a   garantire   l'adempimento   delle   finalita'
statutarie; 
      b) ha  la  rappresentanza  legale  dell'Universita',  anche  in
giudizio; 
      c)  convoca  e  presiede   le   adunanze   del   Consiglio   di
amministrazione e della giunta, ove costituita; 
      d)   assicura   l'esecuzione   delle   deliberazioni   e    dei
provvedimenti del Consiglio di amministrazione e della giunta,  salva
la competenza del rettore  in  materia  di  didattica  e  di  ricerca
scientifica; 
      e)  ha  tutti   i   poteri   di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione; 
      f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza del Consiglio, che verranno sottoposti alla  ratifica  del
Consiglio medesimo nella prima seduta utile; 
      g) in caso  di  assenza  o  di  impedimento,  le  funzioni  del
presidente  sono  esercitate  dal   vice-presidente,   se   nominato,
altrimenti dal consigliere piu' anziano per  carica  e,  in  caso  di
parita', di eta'.