Art. 11. Il presidente del Consiglio di amministrazione 1. Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche in giudizio; c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita; d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica; e) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta utile; g) in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere piu' anziano per carica e, in caso di parita', di eta'.