(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                              La giunta 
 
    1.  Il  Consiglio  di  amministrazione,  qualora  ne  ravvisi  la
funzionalita', puo' provvedere a  costituire  una  giunta  quale  sua
emanazione  operativa  composta  dal  presidente  del  Consiglio   di
amministrazione, dal rettore, e da uno a tre  consiglieri  scelti  di
comune accordo. 
    2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di
facolta' e i direttori dei Dipartimenti  allorche'  vengano  trattate
materie di loro specifica competenza. 
    3.  Sulla  base  di   specifiche   deleghe   del   Consiglio   di
amministrazione, la giunta delibera: 
      a) a norma della legislazione vigente, in merito alle  chiamate
dei professori di ruolo, alla nomina dei  ricercatori,  nonche'  alla
stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; 
      b) sulle assunzioni del personale  non  docente  con  qualifica
dirigenziale; 
      c)  sentito  il  consiglio  di  facolta',  sulle  modalita'  di
ammissione degli studenti ai corsi di studio; 
      d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli  eventuali
esoneri; 
      e)  sul  conferimento  dei  premi,  borse  di   studio   e   di
perfezionamento nonche', sugli assegni di ricerca. 
    4. La giunta  adotta,  nei  casi  di  necessita'  ed  urgenza,  i
provvedimenti di competenza  del  Consiglio  di  amministrazione,  al
quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione
successiva.