Art. 12. La giunta 1. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalita', puo' provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal rettore, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo. 2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facolta' e i direttori dei Dipartimenti allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza. 3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione, la giunta delibera: a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; c) sentito il consiglio di facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio; d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche', sugli assegni di ricerca. 4. La giunta adotta, nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.