Art. 13. Il rettore 1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 10, lettera d), del presente statuto tra personalita' del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica. 2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato per un solo ulteriore mandato. 3. Il rettore: a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni assicurandone il coordinamento con il Consiglio di amministrazione; f) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile; g) nomina i componenti del presidio della qualita' di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato; h) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico triennale, sentito il senato accademico; i) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati; j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorita' disciplinare secondo la normativa vigente; k) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto. 4. Il rettore puo' designare tra i professori di ruolo e i professori straordinari dell'Universita', un pro-rettore, chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. 5. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti tra le sue competenze.