(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                             Il rettore 
 
    1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 10, lettera d),  del
presente  statuto  tra   personalita'   del   mondo   accademico   di
riconosciuto valore e qualificazione scientifica. 
    2. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato
per un solo ulteriore mandato. 
    3. Il rettore: 
      a)  riferisce   con   relazione   annuale   al   Consiglio   di
amministrazione    sull'attivita'     scientifica     e     didattica
dell'Universita'; 
      b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e
didattica; 
      c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica; 
      d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento
dei titoli accademici; 
      e) presiede il  senato  accademico  e  provvede  all'esecuzione
delle  sue  deliberazioni  assicurandone  il  coordinamento  con   il
Consiglio di amministrazione; 
      f) adotta, in caso di necessita' e  di  urgenza,  gli  atti  di
competenza  del  senato  accademico,  che  verranno  sottoposti  alla
ratifica del senato stesso nella prima seduta utile; 
      g) nomina i componenti del presidio della  qualita'  di  Ateneo
individuando il presidente quale suo delegato; 
      h) elabora, per la parte di sua competenza,  congiuntamente  al
direttore generale, il piano strategico triennale, sentito il  senato
accademico; 
      i) stipula accordi  e  convenzioni  in  materia  scientifica  e
didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati; 
      j) avvia i  procedimenti  disciplinari  relativi  al  personale
docente per ogni fatto che possa dar  luogo  all'irrogazione  di  una
sanzione piu' grave della censura. Entro trenta  giorni  dal  momento
della conoscenza  dei  fatti,  trasmette  gli  atti  al  collegio  di
disciplina formulando motivata proposta in  ordine  alla  conclusione
del procedimento. In  tutti  gli  altri  casi,  esercita  l'autorita'
disciplinare secondo la normativa vigente; 
      k) esercita tutte le altre funzioni  ad  esso  demandate  dalle
leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze  degli
altri organi previsti dal presente statuto. 
    4. Il rettore puo' designare  tra  i  professori  di  ruolo  e  i
professori straordinari dell'Universita', un pro-rettore, chiamato  a
sostituirlo in caso di impedimento o di assenza. 
    5. Il rettore puo' conferire ad uno o piu' professori  l'incarico
di  seguire  particolari  aspetti  della  gestione   dell'Universita'
rientranti tra le sue competenze.