Art. 14. Il senato accademico 1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facolta' istituite, e dai direttori dei Dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico e' presieduto dal pro-rettore. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore, il senato accademico e presieduto dal componente con maggiore anzianita' nella carica e, in caso di parita', di eta'. 2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto. In particolare, il senato accademico: a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo; b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i consigli di facolta' e di Dipartimento interessati; d) esprime parere sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita'; e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti; g) puo' contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del piano strategico triennale; h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore; i) esprimere un parere consultivo al Consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei presidi e vice-presidi delle facolta'; dei direttori e vice-direttori dei Dipartimenti. 3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario. 4. In caso di giustificato impedimento, il preside e il direttore di Dipartimento, possono delegare a partecipare alle sedute del senato accademico, il proprio vice-preside e vice-direttore, se nominati.