(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                        Il senato accademico 
 
    1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e
lo presiede, dai presidi delle facolta' istituite,  e  dai  direttori
dei Dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il
senato accademico e' presieduto dal pro-rettore. In caso di assenza o
di  impedimento  anche  del  pro-rettore,  il  senato  accademico   e
presieduto dal componente con maggiore anzianita' nella carica e,  in
caso di parita', di eta'. 
    2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia
di  programmazione,  coordinamento  e  di  indirizzo  scientifico   e
didattico  che  gli  sono  assegnate  dalle  norme   dell'ordinamento
universitario e dal presente statuto. 
    In particolare, il senato accademico: 
      a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il  piano
di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo; 
      b) propone  la  costituzione,  modificazione  e  disattivazione
delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; 
      c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la  nomina  dei
ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di
ricerca,  sentiti  i  consigli  di   facolta'   e   di   Dipartimento
interessati; 
      d)  esprime  parere  sulle   modifiche   dello   statuto,   del
regolamento didattico di Ateneo, del regolamento generale di Ateneo e
del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la  gestione
dell'Universita'; 
      e) adotta il proprio regolamento interno  di  funzionamento  da
sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; 
      f)  stabilisce  la  tipologia  delle  modalita'  didattiche  da
adottare      nello      svolgimento      dei       processi       di
insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione  «a
distanza», per l'organizzazione delle verifiche  del  profitto  degli
studenti; 
      g) puo' contribuire, con pareri e  proposte,  alla  definizione
del piano strategico triennale; 
      h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice
etico che non rientrino nella competenza del collegio di  disciplina.
In questi casi esso decide su proposta del rettore; 
      i)   esprimere   un   parere   consultivo   al   Consiglio   di
amministrazione  circa  le  proposte  di   nomina   dei   presidi   e
vice-presidi delle  facolta';  dei  direttori  e  vice-direttori  dei
Dipartimenti. 
    3. Alle adunanze del senato  accademico  partecipa  il  direttore
generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita  le
funzioni di segretario. 
    4. In caso di giustificato impedimento, il preside e il direttore
di Dipartimento, possono  delegare  a  partecipare  alle  sedute  del
senato accademico,  il  proprio  vice-preside  e  vice-direttore,  se
nominati.