(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                  Il nucleo di valutazione interno 
 
    1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione  interna  della
gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e  di  ricerca  e
degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le  funzioni  di
valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da
un numero di membri determinato entro i limiti e  secondo  i  criteri
stabiliti  dalle  norme  vigenti,  scelti  tra  soggetti  di  elevata
qualificazione   professionale,   e   nominati   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Ateneo. 
    2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde  solo  ed
esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva  e  collabora  con  i
suddetti   organi   nella   valutazione    generale    dell'andamento
dell'Ateneo,  con  lo  scopo  di  migliorare  l'attivita'  di   tutta
l'Universita', secondo le indicazioni  e  gli  orientamenti  definiti
dall'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR). 
    3.  L'Universita'  assicura  al  nucleo  di  valutazione  interno
l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati  e  alle
informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione  degli  atti
nel rispetto della normativa e della tutela della privacy.