Art. 16. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita', adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.