(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                 Il collegio dei revisori dei conti 
 
    1.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  dell'Universita'  e'
composto  da  tre  membri  effettivi  e  da  due  supplenti,   scelti
prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 
    2. Le procedure di nomina e di  funzionamento  del  collegio  dei
revisori   dei   conti   sono   determinate   nel   regolamento   per
l'amministrazione, la contabilita' e  la  gestione  dell'Universita',
adottato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta  dei
propri componenti.