(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                      Il collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di  disciplina,  istituito  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e'  un
organo di Ateneo competente a istruire  i  procedimenti  disciplinari
nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo  indeterminato,
dei ricercatori titolari di contratti  di  diritto  privato  a  tempo
determinato, e ad esprimere in  merito  parere  conclusivo,  operando
secondo il principio  del  giudizio  tra  pari  e  nel  rispetto  del
principio del contraddittorio. 
    2. In caso di illeciti commessi dal rettore  la  titolarita'  del
potere disciplinare e' in capo al  decano  dei  professori  di  prima
fascia dell'Ateneo. 
    3. Il collegio di disciplina e' composto da tre membri  effettivi
e due membri supplenti. 
    4. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato  passivo
e' costituito da: 
      a) i professori di prima e  seconda  fascia,  i  ricercatori  a
tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo; 
      b) i professori di prima e  seconda  fascia,  i  ricercatori  a
tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei, ove possibile. 
    L'elettorato attivo e' costituito da: 
      a) i professori di prima e seconda fascia  e  i  ricercatori  a
tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo. 
    5. Le modalita' di svolgimento  della  procedura  elettiva  e  di
funzionamento   del   collegio,   sono   disciplinate   in   apposito
regolamento. 
    6. Le delibere del collegio sono assunte a  maggioranza  assoluta
dei componenti. 
    7. La partecipazione al collegio di disciplina non  da'  luogo  a
corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennita'. 
    8. I componenti del collegio restano in carica cinque anni.