Art. 18. Il collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio. 2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo. 3. Il collegio di disciplina e' composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. 4. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo e' costituito da: a) i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo; b) i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei, ove possibile. L'elettorato attivo e' costituito da: a) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo. 5. Le modalita' di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio, sono disciplinate in apposito regolamento. 6. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennita'. 8. I componenti del collegio restano in carica cinque anni.