(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                             Le facolta' 
 
    1.  Le  facolta'  hanno   autonomia   scientifica   e   didattica
nell'ambito del presente statuto  e  hanno  il  compito  primario  di
promuovere e organizzare l'attivita' didattica per  il  conseguimento
dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 
    2. Sono organi della facolta': 
      a) il preside; 
      b) il consiglio di facolta'.