Art. 20. Le facolta' 1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Sono organi della facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'.