Art. 21. Il preside 1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare, il preside: a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta'; d) e' membro di diritto del senato accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 2. Il preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facolta', sottoposta alla ratifica del senato accademico che esprime parere consultivo, tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari, che svolgono l'attivita' didattica e di ricerca nell'Ateneo. 3. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rinominato. 4. Qualora lo ritenga opportuno, il preside puo' proporre al consiglio di facolta' di nominare un vice-preside chiamato a sostituirlo in caso di impedimento superiore ai tre mesi, ovvero ad affiancarlo nell'adempimento dei propri compiti istituzionali. Il vice-preside e' scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di facolta', viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimera' parere consultivo al Consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-preside rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo preside e puo' essere confermato.