(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                             Il preside 
 
    1. Il preside rappresenta la facolta',  ne  promuove  e  coordina
l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di  facolta'.  In
particolare, il preside: 
      a) convoca e presiede il consiglio di  facolta',  predisponendo
il relativo ordine del giorno; 
      b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento in materia didattica; 
      c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della
facolta'; 
      d) e' membro di diritto del senato accademico; 
      e) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  competono  in
base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 
    2. Il preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione, su
proposta del consiglio di  facolta',  sottoposta  alla  ratifica  del
senato accademico che esprime parere consultivo, tra i professori  di
ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari, che  svolgono
l'attivita' didattica e di ricerca nell'Ateneo. 
    3. Il preside dura in carica tre anni accademici  e  puo'  essere
rinominato. 
    4. Qualora lo ritenga opportuno,  il  preside  puo'  proporre  al
consiglio  di  facolta'  di  nominare  un  vice-preside  chiamato   a
sostituirlo in caso di impedimento superiore ai tre mesi,  ovvero  ad
affiancarlo nell'adempimento dei  propri  compiti  istituzionali.  Il
vice-preside  e'  scelto  tra  i  professori  di  ruolo,  ordinari  e
associati,  e  professori  straordinari  dell'Ateneo.  La   proposta,
approvata   dal   consiglio    di    facolta',    viene    sottoposta
all'approvazione  del  senato  accademico   che   esprimera'   parere
consultivo   al   Consiglio   di   amministrazione    che    delibera
definitivamente. Il vice-preside rimane in carica tre anni accademici
e  comunque  sino  alla  nomina  del  nuovo  preside  e  puo'  essere
confermato.