Art. 25. I Dipartimenti 1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attivita' di ricerca. 2. Le modalita' di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. 3. Le attivita' che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono: a) attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione; b) attivita' di formazione. 4. Il Dipartimento adotta un sistema di assicurazione della qualita' (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attivita' dipartimentali, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e del presidio della qualita' di Ateneo. 5. Sono organi dei Dipartimenti: a) il consiglio di Dipartimento; b) il direttore; c) la giunta.