(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                           I Dipartimenti 
 
    1. I Dipartimenti, istituiti ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  sono
strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attivita'
di ricerca. 
    2. Le modalita' di funzionamento  di  ciascun  Dipartimento  sono
stabilite  da  apposito  regolamento  approvato  dal   Consiglio   di
amministrazione. 
    3. Le attivita'  che  il  Dipartimento  pone  in  essere  per  il
raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il  supporto  degli
uffici centrali di Ateneo, sono: 
      a) attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione; 
      b) attivita' di formazione. 
    4. Il Dipartimento  adotta  un  sistema  di  assicurazione  della
qualita' (AQ)  per  promuovere,  guidare,  sorvegliare  e  verificare
efficacemente le attivita'  dipartimentali,  secondo  le  indicazioni
dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e  del  presidio  della
qualita' di Ateneo. 
    5. Sono organi dei Dipartimenti: 
      a) il consiglio di Dipartimento; 
      b) il direttore; 
      c) la giunta.