Art. 26. Il consiglio di Dipartimento - composizione 1. Il consiglio di Dipartimento e' composto: a) dal direttore, che lo presiede; b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento; c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare. 2. La mancata partecipazione di una o piu' delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo), ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.