(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
 
             Il consiglio di Dipartimento - composizione 
 
    1. Il consiglio di Dipartimento e' composto: 
      a) dal direttore, che lo presiede; 
      b) dai  professori  e  ricercatori,  a  tempo  indeterminato  e
determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di
pertinenza del Dipartimento; 
      c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di  ricerca  o
titolari di borse di studio dell'Ateneo  operanti  nell'ambito  delle
aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti  sono
eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare. 
    2. La mancata partecipazione  di  una  o  piu'  delle  componenti
rappresentative (punto c del presente articolo),  ovvero  la  mancata
individuazione della loro rappresentanza,  non  incide  sulla  valida
costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.