Art. 27. Il consiglio di Dipartimento - competenze 1. In particolare, il consiglio di Dipartimento: a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne; b) approva la politica per la qualita' della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualita' dell'Ateneo; c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo; d) formula delle proposte in ordine alla chiamata del personale docente e ricercatore; e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.