(Statuto-art. 27)
                              Art. 27. 
 
              Il consiglio di Dipartimento - competenze 
 
    1. In particolare, il consiglio di Dipartimento: 
      a) determina i criteri per l'organizzazione  del  Dipartimento,
ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne; 
      b) approva la  politica  per  la  qualita'  della  ricerca  del
Dipartimento  coerentemente  con  la   politica   per   la   qualita'
dell'Ateneo; 
      c)  approva  il  piano  annuale  e  triennale  di  ricerca  del
Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai  piani  strategici
di Ateneo; 
      d) formula delle proposte in ordine alla chiamata del personale
docente e ricercatore; 
      e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente statuto.