Art. 28. Il direttore del Dipartimento 1. Il direttore del Dipartimento e' nominato dal rettore, previa designazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di Dipartimento. 2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato con le stesse procedure. 3. In particolare, il direttore: a) e' il rappresentante pro tempore del Dipartimento; b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo; c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie; d) e' membro di diritto del senato accademico. 4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore puo' proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimera' parere consultivo al Consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e puo' essere confermato.