(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                    Il direttore del Dipartimento 
 
    1. Il direttore del Dipartimento e' nominato dal rettore,  previa
designazione  del  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del
consiglio di Dipartimento. 
    2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere
rinnovato con le stesse procedure. 
    3. In particolare, il direttore: 
      a) e' il rappresentante pro tempore del Dipartimento; 
      b) esercita  le  funzioni  di  programmazione  e  di  indirizzo
politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare,  nel
quadro  delle  strategie  generali  dettate  dagli  organi   centrali
dell'Ateneo; 
      c) sovrintende al funzionamento generale  del  Dipartimento  ed
esercita tutte le azioni a tal fine necessarie; 
      d) e' membro di diritto del senato accademico. 
    4. In caso di  impedimento  temporaneo  superiore  ai  tre  mesi,
ovvero al fine  di  essere  supportato  nell'adempimento  dei  propri
compiti istituzionali, il direttore puo' proporre  al  consiglio  del
Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i  professori
di  ruolo,  ordinari   e   associati,   e   professori   straordinari
dell'Ateneo. La proposta, approvata dal  consiglio  di  Dipartimento,
viene  sottoposta  all'approvazione   del   senato   accademico   che
esprimera' parere consultivo  al  Consiglio  di  amministrazione  che
delibera definitivamente. il vice-direttore rimane in carica tre anni
accademici e comunque sino alla nomina del  nuovo  direttore  e  puo'
essere confermato.