Art. 29. La giunta del Dipartimento 1. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni. 2. La giunta e' composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo. 3. La giunta resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovata con le stesse procedure. in caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.