(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                     La giunta del Dipartimento 
 
    1. La giunta e' l'organo  esecutivo  che  coadiuva  il  direttore
nell'esercizio delle sue funzioni. 
    2. La giunta e' composta dal direttore del Dipartimento,  che  la
presiede, e da un massimo di cinque membri eletti  tra  i  componenti
del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo. 
    3. La giunta resta in carica tre anni accademici  e  puo'  essere
rinnovata  con  le  stesse  procedure.  in  caso  di  dimissioni  del
direttore, la giunta decade.