(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                     Corpo docente e ricercatore 
 
    1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal  regolamento
didattico di Ateneo sono  impartiti  da  professori  universitari  di
prima  e  di  seconda  fascia,  da  ricercatori  nonche'  da  esperti
idoneamente  qualificati  sulla  base  delle  vigenti   disposizioni,
mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 
    2.  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei  ricercatori,
si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in  materia
per il personale docente e ricercatore delle universita' statali.