Art. 31. Attivita' di ricerca e di insegnamento 1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. 3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.