(Statuto-art. 31)
                              Art. 31. 
 
               Attivita' di ricerca e di insegnamento 
 
    1. I docenti di ruolo e i  professori  a  contratto  svolgono  le
attivita' di insegnamento e di  accertamento  coordinate  nell'ambito
delle strutture  didattiche  al  fine  di  perseguire  gli  obiettivi
formativi prefissati. 
    2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni  docente  e
ricercatore dell'Universita'. 
    3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione  di  nuove
conoscenze, fondamento dell'insegnamento  universitario,  fornisce  a
ciascun  docente  e  ricercatore   gli   strumenti   necessari   allo
svolgimento della ricerca di base e applicata.