(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
               Assicurazione della qualita' di Ateneo 
 
    1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualita'
delle  attivita'  accademiche,  l'Universita'  adotta,   cosi'   come
previsto dalla normativa vigente, un sistema di  assicurazione  della
qualita' di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il
proprio personale  docente  e  amministrativo.  Per  realizzare  tale
obiettivo, l'Universita' si avvale di un presidio della  qualita'  di
ateneo (PQA), disciplinato da  apposito  regolamento,  approvato  dal
Consiglio di amministrazione.