Art. 5. Assicurazione della qualita' di Ateneo 1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualita' delle attivita' accademiche, l'Universita' adotta, cosi' come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualita' di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Universita' si avvale di un presidio della qualita' di ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.