(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
 
           Il Consiglio di amministrazione - Composizione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri  di
cui: 
      a) otto componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»; 
      b) un  componente,  di  diritto,  nella  persona  del  rettore,
nominato ai sensi del successivo art. 10, lettera  d),  del  presente
statuto. 
    2.  Possono  essere  chiamati  a  far  parte  del  Consiglio   di
amministrazione,  rappresentanti  permanenti,  o  non,  di  organismi
pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si  impegnano
a versare all'atto della nomina  e  per  ciascun  rappresentante,  un
contributo in danaro, per il  funzionamento  dell'Universita',  nelle
forme  e  nella  misura  determinata  annualmente  dal  Consiglio  di
amministrazione stesso. 
    3. La mancata designazione  di  una  o  piu'  rappresentanze  non
inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 
    4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra  le  componenti  di
cui al comma  1,  il  presidente  del  Consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'. 
    5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni, cioe' fino all'approvazione  del  bilancio  consuntivo  del
terzo anno dalla nomina, e possono  essere  confermati.  In  caso  di
sostituzione di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica  per
il periodo residuo del triennio, ferma restando  la  possibilita'  di
essere confermato. Il rettore rimane in carica per la durata del  suo
mandato. 
    6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il
direttore generale.