Art. 9. Il Consiglio di amministrazione - Composizione 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da nove membri di cui: a) otto componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»; b) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 10, lettera d), del presente statuto. 2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, rappresentanti permanenti, o non, di organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si impegnano a versare all'atto della nomina e per ciascun rappresentante, un contributo in danaro, per il funzionamento dell'Universita', nelle forme e nella misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione stesso. 3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita'. 5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, cioe' fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di sostituzione di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilita' di essere confermato. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. 6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il direttore generale.