Art. 11 
 
                 Revoca e rinuncia dell'agevolazione 
 
  1. Unioncamere provvedera' alla revoca dell'agevolazione qualora: 
    a.  l'agevolazione  sia  stata  concessa  sulla  base  di   false
rappresentazioni  dei  fatti  o  di  dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto
di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in
giudicato; 
    b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di  realizzazione
del progetto di promozione di cui al precedente art. 4; 
    c. ci sia difformita'  tra  il  progetto,  considerate  anche  le
eventuali  modifiche  approvate  di  cui  all'art.  8,   e   la   sua
realizzazione; 
    d.   dalla   documentazione   prodotta   emergano   inadempimenti
dell'associazione  beneficiaria  rispetto  agli  ulteriori   obblighi
previsti nel presente provvedimento; 
    e. successivamente alla concessione dell'agevolazione, la domanda
di   registrazione/conversione   del   marchio   collettivo   o    di
certificazione non risulti accolta dall'ufficio italiano  brevetti  e
marchi. 
  2.   Qualora   i   soggetti   beneficiari   intendano    rinunciare
all'agevolazione concessa  devono  darne  immediata  comunicazione  a
Unioncamere     tramite     PEC      al      seguente      indirizzo:
marchicollettivi@legalmail.it riportando nell'oggetto  della  PEC  la
dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione  di
concessione. 
  3. Nel caso di avvenuta erogazione i  soggetti  beneficiari  devono
restituire le somme erogate entro il  termine  perentorio  di  giorni
quindici dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il
soggetto gestore provvedera' al recupero delle  somme  gia'  erogate,
maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto  vigente
alla data dell'ordinativo di pagamento.