Art. 11 Revoca e rinuncia dell'agevolazione 1. Unioncamere provvedera' alla revoca dell'agevolazione qualora: a. l'agevolazione sia stata concessa sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato; b. si verifichi il mancato rispetto dei termini di realizzazione del progetto di promozione di cui al precedente art. 4; c. ci sia difformita' tra il progetto, considerate anche le eventuali modifiche approvate di cui all'art. 8, e la sua realizzazione; d. dalla documentazione prodotta emergano inadempimenti dell'associazione beneficiaria rispetto agli ulteriori obblighi previsti nel presente provvedimento; e. successivamente alla concessione dell'agevolazione, la domanda di registrazione/conversione del marchio collettivo o di certificazione non risulti accolta dall'ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare all'agevolazione concessa devono darne immediata comunicazione a Unioncamere tramite PEC al seguente indirizzo: marchicollettivi@legalmail.it riportando nell'oggetto della PEC la dicitura «Rinuncia» e il numero di protocollo della comunicazione di concessione. 3. Nel caso di avvenuta erogazione i soggetti beneficiari devono restituire le somme erogate entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di comunicazione della rinuncia. Diversamente, il soggetto gestore provvedera' al recupero delle somme gia' erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.