Art. 3 
 
  Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' delle domande 
 
  1. Sono beneficiari della misura agevolativa di  cui  all'art.  32,
commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito
con legge 28 giugno 2019, n. 58, le associazioni  rappresentative  di
categoria - che, in relazione  ai  marchi  collettivi,  rispettino  i
requisiti  previsti  dall'art.  11  del   codice   della   proprieta'
industriale e, in relazione ai marchi di certificazione, rispettino i
requisiti previsti  dall'art.  11-bis  del  codice  della  proprieta'
industriale - le quali a far data dal 13 marzo 2020: 
    a) abbiano depositato una domanda  di  registrazione  di  marchio
collettivo o di certificazione ai sensi dell'art.  11  e  11-bis  del
decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  come  modificato  dal
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15; 
o 
    b) abbiano depositato una  domanda  di  conversione  del  marchio
collettivo o di certificazione precedentemente  registrato  ai  sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15. 
  2. Le associazioni di cui al comma 1, alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazione, devono, altresi', essere  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) avere sede legale in Italia; 
    b) nel caso di  associazioni  riconosciute,  essere  iscritte  al
registro delle persone giuridiche di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 
    c) non avere in corso  procedimenti  amministrativi  connessi  ad
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    d) non avere assunto delibere di scioglimento dell'associazione. 
  3. L'erogazione dell'agevolazione e' in ogni caso subordinata  alle
condizioni di cui al successivo art. 9.