Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' delle domande 1. Sono beneficiari della misura agevolativa di cui all'art. 32, commi da 12 a 15, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, le associazioni rappresentative di categoria - che, in relazione ai marchi collettivi, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11 del codice della proprieta' industriale e, in relazione ai marchi di certificazione, rispettino i requisiti previsti dall'art. 11-bis del codice della proprieta' industriale - le quali a far data dal 13 marzo 2020: a) abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione ai sensi dell'art. 11 e 11-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15; o b) abbiano depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15. 2. Le associazioni di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere sede legale in Italia; b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al registro delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; d) non avere assunto delibere di scioglimento dell'associazione. 3. L'erogazione dell'agevolazione e' in ogni caso subordinata alle condizioni di cui al successivo art. 9.