Art. 3 
 
              Ministro per la pubblica amministrazione 
 
  1. Il Ministro per la pubblica amministrazione, di seguito indicato
Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 
  2.   Il   Ministro    esercita    le    funzioni    di    indirizzo
politico-amministrativo, definisce le priorita' e  gli  obiettivi  da
conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la  rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti. 
  3. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  1°  ottobre  2012,
della collaborazione degli esperti di cui all'art.  2,  commi  primo,
secondo, terzo  ed  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. 
  4. Il  Ministro  designa,  per  quanto  di  propria  competenza,  i
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi,
commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi  operanti  presso
altre amministrazioni ed istituzioni. 
  5.  Il  Ministro  puo',  nelle  materie  di   propria   competenza,
costituire commissioni e gruppi di lavoro in  relazione  a  specifici
obiettivi.