Art. 2 1. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, attesa la situazione di causa di forza maggiore di cui all'art. 1, si dispone che i soggetti beneficiari possano richiedere una variante che riduce i costi totali del progetto, ferma restando la percentuale di contributo richiesto in domanda e fatte salve le spese gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. 2. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorita' competente entro il 20 luglio 2020, tramite le modalita' definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Le autorita' competenti, valutata l'ammissibilita' in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro sessanta giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, la variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, puo' prevedere un contributo minimo per Paese terzo o mercato del Paese terzo inferiore a 250.000 euro o a 500.000 euro nel caso in cui il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo, o inferiore agli importi minimi indicati dalle regioni e province autonome con proprio avviso, fatte salve le spese gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale del 10 giugno 2019, n. 41666, i soggetti partecipanti possono prevedere un contributo minimo per Paese terzo inferiore a quanto ivi indicato e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso. 4. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, puo' prevedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 l'eliminazione di un Paese target, fatte salve le spese gia' sostenute al momento della presentazione di tale richiesta. 5. La variante che prevede la riduzione dei costi totali del progetto, di cui al precedente comma 1, non puo' modificare le condizioni di ammissibilita' dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all'importo minimo di contributo per Paese indicato all'art. 13, comma 7, del medesimo decreto. Essa puo', tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorita' di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulle graduatorie approvate dalle autorita' competenti. 6. Esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o piu' Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato e' destinato. Non e' consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi e' facolta' del soggetto beneficiario proporre attivita' diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 7. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera a), b), c), d), e), ed f) dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, nell'ambito della variazione straordinaria di cui al comma 6, e' possibile richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, erano gia' programmate iniziative. Non e' consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. 8. Nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera h) i) e j) dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, i soggetti partecipanti, nell'ambito della variazione straordinaria di cui al comma 6, possono richiedere lo spostamento di risorse esclusivamente verso eventuali altri Paesi target in cui, secondo il progetto di promozione approvato, ciascuno di essi aveva gia' programmato lo svolgimento di iniziative. Non e' consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo da parte di ciascun soggetto partecipante. 9. Qualora lo spostamento di risorse del progetto da uno dei Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi nell'ambito di una variazione straordinaria di cui al comma 6 sia parziale, esclusivamente per l'annualita' 2019/2020, non si applica quanto previsto al comma 7 dell'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 in materia di contributo minimo ammissibile in relazione a tali Paesi terzi. Non si applica, altresi', l'importo di contributo minimo per Paese per soggetto partecipante di cui all'art. 5, comma 6 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto direttoriale del 10 giugno 2019, n. 41666, e le spese effettuate sono riconosciute anche se inferiori a euro 10.000,00 o a quanto previsto dalle regioni o province autonome con proprio avviso. 10. La variazione straordinaria di cui al comma 6 non puo' modificare l'importo complessivo del contributo ammesso e la percentuale di contribuzione richiesta con la domanda di sostegno. 11. La variazione straordinaria di cui al comma 6 non puo' modificare le condizioni di ammissibilita' dei progetti di promozione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, ad eccezione di quella di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) che si riferisce all'importo minimo di contributo indicato all'art. 13, comma 7, del medesimo decreto. Tale variazione straordinaria puo', tuttavia, modificare le condizioni che abbiano determinato il punteggio di priorita' di cui all'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893 senza incidere sulle graduatorie approvate dalle autorita' competenti. 12. La variazione straordinaria di cui al comma 6 puo' essere richiesta dai soggetti beneficiari a ciascuna autorita' competente entro il 15 dicembre 2020, tramite le modalita' definite con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. Le istanze inviate dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Le autorita' competenti, valutata l'ammissibilita' in base a quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, autorizzano le modifiche entro sessanta giorni dalla ricezione e ne danno comunicazione al soggetto beneficiario e ad AGEA. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variazione straordinaria e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. 13. Il soggetto beneficiario puo' richiedere sia la variante in riduzione di cui al comma 1 che la variazione straordinaria di cui al comma 6. 14. La variante in riduzione di cui al comma 1 e la variazione straordinaria di cui al comma 7 non rilevano ai fini della determinazione del numero massimo di varianti di cui all'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, che un soggetto beneficiario puo' presentare nel corso dell'annualita' 2019/2020, cosi' come emendate nei seguenti commi 15 e 16. 15. Al fine di garantire maggiore capacita' di adattamento dei programmi di promozione al contesto, limitatamente all'annualita' 2019/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, le varianti che prevedono una modifica degli importi delle singole azioni del progetto in ciascun Paese terzo destinatario superiore al 20% sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorita' competente almeno quindici giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorita' competente, se del caso, le autorizza entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse a fare data dalla presentazione della domanda di variante e saranno riconosciute solo in caso di approvazione della stessa da parte di ciascuna autorita' competente. Le variazioni sono presentate entro sessanta giorni dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. 16. Con decreto del direttore generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica si individua il numero massimo di istanze di variante che un soggetto beneficiario puo' presentare, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, durante l'esecuzione dei progetti per l'annualita' 2019/2020. Tale provvedimento fornira', inoltre, indicazioni sulle procedure per la proposizione di voci di costo non contenute nell'allegato M del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781, e la rivisitazione di massimali di spesa per alcune delle voci di costo ivi riportate. 17. Nel corso di esecuzione dei progetti di promozione, nel caso di soggetto beneficiario di cui alle lettera h), i) e j) dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019, n. 3893, qualora un soggetto partecipante non riesca ad impiegare il contributo richiesto ed approvato e' data facolta' agli altri soggetti partecipanti di impiegare tali fondi non utilizzati, nel rispetto del limite di contributo massimo di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) del medesimo decreto del Ministro e di cui all'art. 5, comma 4 del decreto direttoriale del 30 maggio 2019, n. 38781.