Art. 4 
 
Attuazione della direttiva (UE)  2020/739  della  Commissione  del  3
  giugno 2020, concernente l'inserimento del  SARS-CoV-2  nell'elenco
  degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare  malattie
  infettive nell'uomo. 
 
  1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la
seguente:  «Sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus   2
(SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In  linea
con  l'articolo  16,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  lavoro  di
laboratorio diagnostico non  propagativo  riguardante  il  SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano  procedure
equivalenti  almeno  al  livello  di  contenimento   2.   Il   lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2  deve  essere  condotto  in  un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una  pressione  dell'aria
inferiore a quella atmosferica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La direttiva (UE) 2020/739 della  Commissione  del  3
          giugno  2020  modifica  l'allegato  III   della   direttiva
          2000/54/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda l'inserimento  del  SARS-CoV-2  nell'elenco
          degli agenti biologici di cui e' noto che  possono  causare
          malattie infettive nell'uomo e modifica la  direttiva  (UE)
          2019/1833 della Commissione. 
              - Si riporta la sezione VIRUS  dell'allegato  XLVI  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  come  modificata
          dalla presente legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico