((Art. 4 bis 
 
          Disposizioni in materia di poteri di istruttoria 
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  1. In  considerazione  delle  difficolta'  operative  e  gestionali
derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi
di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
per i successivi  sei  mesi,  nel  caso  in  cui  un  soggetto  operi
contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e  in
un  mercato  diverso,   ricadente   nel   sistema   integrato   delle
comunicazioni (SIC), anche  attraverso  partecipazioni  in  grado  di
determinare un'influenza notevole ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice civile, l'Autorita' per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e'
tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il  termine  di
sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare  la
sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive  del
pluralismo, sulla base di criteri  previamente  individuati,  tenendo
conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere  all'ingresso  nonche'
del  livello  di  concorrenza  nei  mercati   coinvolti,   adottando,
eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma  5,  del
testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire  l'operazione
o rimuoverne gli effetti. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  altresi'  ai
procedimenti gia'  conclusi  dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni in applicazione  del  comma  II  dell'articolo  43  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  3. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  provvede  agli
adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
                «Art.   2359   (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate: 
                  1) le societa' in  cui  un'altra  societa'  dispone
          della  maggioranza  dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria; 
                  2) le societa' in cui un'altra societa' dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                  3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante
          di un'altra  societa'  in  virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa. 
                Ai fini dell'applicazione dei  numeri  1)  e  2)  del
          primo comma si computano anche i voti spettanti a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
                Sono considerate collegate le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.». 
              - Si riporta l'articolo 43, comma 5  e  comma  11,  del
          testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,
          di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: 
                «Art. 43 (Posizioni dominanti nel  sistema  integrato
          delle comunicazioni). - (Omissis). 
                5.   L'Autorita',   adeguandosi   al   mutare   delle
          caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita'  di
          cui al  comma  4,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per
          eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui  ai
          commi 7,  8,  9,  10,  11  e  12,  o  comunque  lesive  del
          pluralismo.  Qualora   ne   riscontri   l'esistenza,   apre
          un'istruttoria   nel    rispetto    del    principio    del
          contraddittorio,  al   termine   della   quale   interviene
          affinche'  esse  vengano  sollecitamente  rimosse;  qualora
          accerti il compimento di atti  o  di  operazioni  idonee  a
          determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
          9, 10, 11 e 12, ne inibisce la  prosecuzione  e  ordina  la
          rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga  di  dover
          disporre misure che incidano sulla struttura  dell'impresa,
          imponendo dismissioni di aziende o di rami di  azienda,  e'
          tenuta a determinare nel provvedimento  stesso  un  congruo
          termine entro il quale provvedere  alla  dismissione;  tale
          termine non puo' essere comunque superiore a  dodici  mesi.
          In  ogni  caso  le  disposizioni  relative  ai  limiti   di
          concentrazione di cui al presente articolo si applicano  in
          sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
          licenze e delle autorizzazioni. 
                (Omissis). 
                11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate
          o collegate, i cui ricavi nel settore  delle  comunicazioni
          elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo  18  del
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono  superiori
          al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
          possono   conseguire   nel    sistema    integrato    delle
          comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del  sistema
          medesimo.».