Art. 5 
 
       Ultrattivita' del decreto del Presidente del Consiglio 
                    dei ministri 7 settembre 2020 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7   settembre   2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche'
le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n.  19  del  2020,  come  introdotta  dal  presente
decreto, dell'obbligo di avere  sempre  con  se'  un  dispositivo  di
protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo
continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non
conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida
anti-contagio  previsti  per  le  attivita'  economiche,  produttive,
amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          7 settembre  2020  (Ulteriori  disposizioni  attuative  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure  urgenti
          per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e
          del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante  ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19), e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          settembre 2020, n. 222. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2020,   n.   35
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          25  marzo  2020,  n.  19,  recante   misure   urgenti   per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
                «Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento).  -
          1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro della  salute,  sentiti  il  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
          competenti per materia, nonche' i presidenti delle  regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero  il  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
          decreti di cui al presente comma  possono  essere  altresi'
          adottati  su  proposta   dei   presidenti   delle   regioni
          interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente  una
          regione o alcune specifiche regioni, ovvero del  Presidente
          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,
          nel caso in cui riguardino l'intero  territorio  nazionale,
          sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
          il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e gli altri ministri  competenti  per  materia.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da  lui
          delegato illustra preventivamente alle Camere il  contenuto
          dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
          al fine di tenere conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle
          stesse formulati; ove cio' non sia possibile,  per  ragioni
          di urgenza connesse alla natura delle misure  da  adottare,
          riferisce  alle  Camere  ai  sensi  del  comma  5,  secondo
          periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
          di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti  di  cui
          al presente comma  sono  adottati  sentito,  di  norma,  il
          Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo
          del dipartimento della Protezione civile 3  febbraio  2020,
          n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32  dell'8
          febbraio 2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          hh-bis),  del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,
          n.  35  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure  urgenti
          per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),
          come modificato dalla presente legge. 
                «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
          Covid-19). - (Omissis). 
                  hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
          di protezione delle vie respiratorie, con  possibilita'  di
          prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo  nei  luoghi  al
          chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
          all'aperto  a  eccezione  dei   casi   in   cui,   per   le
          caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto,
          sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione   di
          isolamento rispetto a persone non  conviventi,  e  comunque
          con  salvezza  dei   protocolli   e   delle   linee   guida
          anti-contagio  previsti  per   le   attivita'   economiche,
          produttive, amministrative e sociali, nonche'  delle  linee
          guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
          detti obblighi: 
                    1) i  soggetti  che  stanno  svolgendo  attivita'
          sportiva; 
                    2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
                    3)  i  soggetti  con  patologie   o   disabilita'
          incompatibili con l'uso della  mascherina,  nonche'  coloro
          che per interagire con  i  predetti  versino  nella  stessa
          incompatibilita'.».