((Art. 5 bis 
 
          Disposizioni in materia di assemblee condominiali 
 
  1.  All'articolo  66,   sesto   comma,   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  le  parole:  «di  tutti  i
condomini» sono sostituite dalle  seguenti:  «della  maggioranza  dei
condomini».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  66,  sesto  comma,
          delle disposizioni per l'attuazione  del  codice  civile  e
          disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30  marzo
          1942, n. 318, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 66. - (Omissis). 
                6.  Anche  ove   non   espressamente   previsto   dal
          regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza
          dei  condomini,  la   partecipazione   all'assemblea   puo'
          avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal  caso,  il
          verbale,  redatto  dal  segretario   e   sottoscritto   dal
          presidente, e' trasmesso all'amministratore  e  a  tutti  i
          condomini  con  le  medesime  formalita'  previste  per  la
          convocazione.».