Art. 10 
 
             Disposizioni in materia di navi da crociera 
                      e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato  o  transitato   nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'imbarco in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D  ed  E
dell'allegato 20.  In  caso  di  soggiorno  o  transito  in  Stati  o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 8, commi 6 e 7. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante  della  nave  presenta  all'autorita'  marittima,   almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano ai servizi
di crociera che si concludono entro la data del 20 dicembre 2020 e  a
quelli in partenza a decorrere dal 7 gennaio 2021. 
  7. A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio  2021  sono
sospesi i servizi di crociera  da  parte  delle  navi  passeggeri  di
bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di
destinazione finale  porti  italiani.  E'  altresi'  vietato  dal  21
dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021  alle  societa'  di  gestione,
agli armatori ed ai comandanti  delle  navi  passeggeri  di  bandiera
estera impiegate in servizi di crociera di fare  ingresso  nei  porti
italiani, anche ai fini della sosta inoperosa.