Art. 14 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3. 2. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020. 3. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera a), si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020. Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Roma, 3 dicembre 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Avvertenza: A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.