Art. 2 
 
  Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno  di  corso
e' pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 ottobre 2020 
 
                                       Il segretario generale: Melina