Art. 10 
 
                          Comitato tecnico 
 
  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' costituito,
presso  il  Ministero,  un  comitato  tecnico,  composto  da  quattro
rappresentati  del  Ministero   dello   sviluppo   economico   e   un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
funzioni di Presidente del comitato sono svolte da un  rappresentante
del Ministero e quelle di segreteria dal soggetto gestore. 
  2. Al comitato tecnico spetta il compito di coordinare e monitorare
gli interventi del fondo, sulla  base  delle  relazioni  redatte  dal
soggetto gestore, di cui al successivo art. 11. 
  3. Il comitato tecnico si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e,
comunque, a seguito di motivata richiesta di ciascun rappresentante. 
  4. Ai rappresentanti del comitato tecnico non spetta alcun compenso
comunque denominato  ne'  rimborso  spese,  e  al  funzionamento  del
medesimo si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio
dello Stato.