Art. 10 Comitato tecnico 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e' costituito, presso il Ministero, un comitato tecnico, composto da quattro rappresentati del Ministero dello sviluppo economico e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di Presidente del comitato sono svolte da un rappresentante del Ministero e quelle di segreteria dal soggetto gestore. 2. Al comitato tecnico spetta il compito di coordinare e monitorare gli interventi del fondo, sulla base delle relazioni redatte dal soggetto gestore, di cui al successivo art. 11. 3. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, a seguito di motivata richiesta di ciascun rappresentante. 4. Ai rappresentanti del comitato tecnico non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e al funzionamento del medesimo si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.