Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. Per tutto il periodo di mantenimento  della  partecipazione  nel
capitale di rischio e di fruizione dei contributi per il mantenimento
dei livelli occupazionali, come  determinato  dal  presente  decreto,
l'impresa  beneficiaria  dell'intervento  del  fondo   trasmette   al
soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno,  un  dettagliato
rapporto sullo stato di attuazione del programma di ristrutturazione,
con evidenza delle attivita' poste in  essere  nell'anno  precedente,
della situazione occupazionale e delle prospettive di sviluppo  delle
attivita' d'impresa. 
  2. Il soggetto gestore, entro il 31 maggio  e  il  30  novembre  di
ciascun anno, trasmette al Ministero, ai fini della convocazione  del
comitato tecnico di cui all'art. 10, una relazione recante  lo  stato
di attuazione degli interventi del fondo. 
  3. Il Ministero, in ogni fase  del  procedimento,  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sullo  stato  di  attuazione
dei programmi di ristrutturazione oggetto dell'intervento del fondo.