Art. 13 
 
           Modalita' di intervento nel capitale di rischio 
 
  1. Il soggetto gestore, attraverso le risorse del fondo, sostiene i
programmi  di  ristrutturazione  oggetto  di  approvazione  ai  sensi
dell'art.  9  attraverso  l'assunzione  di  una  partecipazione   nel
capitale dell'impresa richiedente ovvero, ove previsto  dal  predetto
programma, nel capitale dell'impresa cui e' trasferita l'azienda. 
  2. La partecipazione di cui al comma 1 deve: 
    a) essere acquisita, gestita e dismessa dal soggetto gestore  nel
rispetto   delle   pertinenti   condizioni   previste    dal    «test
dell'operatore in un'economia di mercato» di cui  alla  comunicazione
2014/C 19/04, prevedendo l'apporto di risorse finanziarie da parte di
investitori privati indipendenti in misura  economicamente  rilevante
per  un  ammontare  almeno  pari  al  30  (trenta)  per  cento  della
complessiva operazione nel capitale di rischio; 
    b) essere di minoranza; 
    c) essere detenuta per un arco temporale non superiore  a  cinque
anni. 
  3.  Il   soggetto   gestore,   in   aggiunta   o   in   alternativa
all'acquisizione  della  partecipazione  di  cui  al  comma  1,  puo'
realizzare  investimenti  in  quasi  equity,  compresi   i   prestiti
obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei
predetti strumenti in favore dell'impresa partecipata,  nel  rispetto
delle condizioni stabilite al comma 2. 
  4.  Le  somme  derivanti  dalle  dismissioni   degli   investimenti
rientrano nelle disponibilita' del fondo per essere  reinvestite  dal
soggetto gestore negli interventi previsti dal presente decreto.