Art. 15 Incentivi per il sostegno all'occupazione 1. Al fine di sostenere la realizzazione dei programmi di ristrutturazione oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 9 che prevedono il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70 (settanta) per cento dei posti di lavoro dell'impresa in situazione di difficolta' economico finanziaria, possono essere, altresi', concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per i quali e' garantita la stabilita' occupazionale. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, su richiesta delle imprese e a condizione che le stesse abbiano beneficiato dell'intervento nel capitale di rischio di cui all'art. 14, nella misura massima di euro 5.000 (cinquemila) l'anno, per un massimo di tre anni, per ogni singolo dipendente dell'impresa a cui e' garantita la stabilita' occupazionale nell'ambito del programma di ristrutturazione. 3. Qualora il programma di ristrutturazione non preveda la stabilita' occupazionale per tutti i dipendenti dell'impresa, all'importo di cui al comma 2 sono applicate le seguenti riduzioni: a) 10 (dieci) per cento, nel caso in cui la stabilita' occupazionale sia comunque garantita a una percentuale pari o superiore al 90 (novanta) per cento del totale dei dipendenti dell'impresa; b) 30 (trenta) per cento, nel caso in cui la stabilita' occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore all'80 (ottanta) per cento e inferiore al 90 (novanta) per cento del totale dei dipendenti; c) 50 (cinquanta) per cento, nel caso in cui la stabilita' occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70 (settanta) per cento e inferiore all'80 (ottanta) per cento del totale dei dipendenti. 4. Ai fini del mantenimento del contributo di cui al presente capo, al termine del periodo di fruizione del contributo, l'impresa beneficiaria e' tenuta a garantire la stabilita' occupazionale del personale e a mantenere gli stessi livelli occupazionali per ulteriori due anni. 5. Nel caso in cui l'impresa abbia sede o unita' produttiva in aree del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo per le quali siano previste particolari agevolazioni come le zone economiche speciali, l'incentivo e' incrementato del 50 (cinquanta) per cento per lavoratore e la durata e' aumentata di due anni, fermo restando tutti gli obblighi e le indicazioni descritte in precedenza. 6. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite dal soggetto gestore in funzione delle caratteristiche e delle specifiche necessita' del programma di ristrutturazione.