Art. 15 
 
              Incentivi per il sostegno all'occupazione 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  la  realizzazione  dei  programmi   di
ristrutturazione oggetto di approvazione ai  sensi  dell'art.  9  che
prevedono il mantenimento di una  percentuale  non  inferiore  al  70
(settanta) per cento dei posti di lavoro dell'impresa  in  situazione
di  difficolta'  economico  finanziaria,  possono  essere,  altresi',
concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti  per  i
quali e' garantita la stabilita' occupazionale. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, su richiesta  delle
imprese  e  a  condizione   che   le   stesse   abbiano   beneficiato
dell'intervento nel capitale di rischio di  cui  all'art.  14,  nella
misura massima di euro 5.000 (cinquemila) l'anno, per un  massimo  di
tre anni, per ogni singolo dipendente dell'impresa a cui e' garantita
la   stabilita'   occupazionale   nell'ambito   del   programma    di
ristrutturazione. 
  3.  Qualora  il  programma  di  ristrutturazione  non  preveda   la
stabilita'  occupazionale  per  tutti  i   dipendenti   dell'impresa,
all'importo di cui al comma 2 sono applicate le seguenti riduzioni: 
    a)  10  (dieci)  per  cento,  nel  caso  in  cui  la   stabilita'
occupazionale  sia  comunque  garantita  a  una  percentuale  pari  o
superiore al  90  (novanta)  per  cento  del  totale  dei  dipendenti
dell'impresa; 
    b)  30  (trenta)  per  cento,  nel  caso  in  cui  la  stabilita'
occupazionale sia garantita  ad  una  percentuale  pari  o  superiore
all'80 (ottanta) per cento e inferiore al 90 (novanta) per cento  del
totale dei dipendenti; 
    c) 50 (cinquanta) per  cento,  nel  caso  in  cui  la  stabilita'
occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70
(settanta) per cento e  inferiore  all'80  (ottanta)  per  cento  del
totale dei dipendenti. 
  4. Ai fini del mantenimento del contributo di cui al presente capo,
al  termine  del  periodo  di  fruizione  del  contributo,  l'impresa
beneficiaria e' tenuta a garantire la  stabilita'  occupazionale  del
personale  e  a  mantenere  gli  stessi  livelli  occupazionali   per
ulteriori due anni. 
  5. Nel caso in cui l'impresa abbia sede o unita' produttiva in aree
del Paese svantaggiate dal punto di vista economico e produttivo  per
le  quali  siano  previste  particolari  agevolazioni  come  le  zone
economiche speciali, l'incentivo e' incrementato del  50  (cinquanta)
per cento per lavoratore e la durata e' aumentata di due anni,  fermo
restando tutti gli obblighi e le indicazioni descritte in precedenza. 
  6. Le modalita' di erogazione dei contributi  di  cui  al  presente
articolo  sono  definite  dal  soggetto  gestore  in  funzione  delle
caratteristiche  e  delle  specifiche  necessita'  del  programma  di
ristrutturazione.