Art. 16 
 
     Contributo proprio dell'impresa e obblighi comportamentali 
 
  1. Fermo restando l'importo massimo consentito  di  intervento  del
fondo di  cui  all'art.  7,  comma  2,  del  presente  decreto  e  le
disposizioni in materia di cumulo di cui  all'art.  17,  l'intervento
del fondo ai sensi del presente capo III e' subordinato  all'apporto,
da parte dell'impresa richiedente,  di  un  significativo  contributo
proprio  ai  costi   connessi   all'attuazione   del   programma   di
ristrutturazione. 
  2. Ai fini di cui al comma 1: 
    a)   i   costi   connessi   all'attuazione   del   programma   di
ristrutturazione sono quelli  quantificati  dall'impresa  richiedente
nell'ambito del piano presentato ai sensi dell'art.  6  del  presente
decreto ovvero, ove diversi, quelli quantificati dal soggetto gestore
in sede di approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 5; 
    b)  il  contributo  proprio  e'  ritenuto  significativo  qualora
corrisponda ad almeno il 40% dei costi  connessi  all'attuazione  del
programma di ristrutturazione, nel caso di medie imprese,  ovvero  al
25% dei medesimi costi, nel caso di piccole imprese. 
  3. Il contributo proprio ai costi di  ristrutturazione  di  cui  al
comma 1 puo' provenire da risorse proprie  dell'impresa  beneficiaria
dell'intervento del fondo, dai suoi azionisti o creditori, dal gruppo
cui fa parte o da nuovi investitori. 
  4. Ai fini dell'intervento del fondo ai  sensi  del  presente  capo
III, le imprese beneficiarie sono altresi' tenute al  rispetto  degli
obblighi comportamentali stabiliti dalla comunicazione 2014/C 249/01. 
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo  sono,
altresi', valutate misure strutturali e di apertura al mercato  volte
a limitare distorsioni della concorrenza, nel rispetto di  quanto  in
proposito previsto dalla comunicazione 2014/C 249/01.