Art. 16 Contributo proprio dell'impresa e obblighi comportamentali 1. Fermo restando l'importo massimo consentito di intervento del fondo di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto e le disposizioni in materia di cumulo di cui all'art. 17, l'intervento del fondo ai sensi del presente capo III e' subordinato all'apporto, da parte dell'impresa richiedente, di un significativo contributo proprio ai costi connessi all'attuazione del programma di ristrutturazione. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) i costi connessi all'attuazione del programma di ristrutturazione sono quelli quantificati dall'impresa richiedente nell'ambito del piano presentato ai sensi dell'art. 6 del presente decreto ovvero, ove diversi, quelli quantificati dal soggetto gestore in sede di approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 5; b) il contributo proprio e' ritenuto significativo qualora corrisponda ad almeno il 40% dei costi connessi all'attuazione del programma di ristrutturazione, nel caso di medie imprese, ovvero al 25% dei medesimi costi, nel caso di piccole imprese. 3. Il contributo proprio ai costi di ristrutturazione di cui al comma 1 puo' provenire da risorse proprie dell'impresa beneficiaria dell'intervento del fondo, dai suoi azionisti o creditori, dal gruppo cui fa parte o da nuovi investitori. 4. Ai fini dell'intervento del fondo ai sensi del presente capo III, le imprese beneficiarie sono altresi' tenute al rispetto degli obblighi comportamentali stabiliti dalla comunicazione 2014/C 249/01. 5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo sono, altresi', valutate misure strutturali e di apertura al mercato volte a limitare distorsioni della concorrenza, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla comunicazione 2014/C 249/01.