Art. 17 
 
                               Cumulo 
 
  1. L'intervento del fondo ai  sensi  del  presente  capo  non  puo'
superare l'importo di 10 milioni di euro, compresi gli aiuti ottenuti
da altre fonti o nell'ambito di altri regimi. 
  2. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 15 non  preclude
l'accesso, ove ne ricorrano i presupposti, agli strumenti di politica
passiva del lavoro.