Art. 17 Cumulo 1. L'intervento del fondo ai sensi del presente capo non puo' superare l'importo di 10 milioni di euro, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi. 2. La fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 15 non preclude l'accesso, ove ne ricorrano i presupposti, agli strumenti di politica passiva del lavoro.