Art. 19 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'operativita'  delle  disposizioni  di  cui  al  capo  III  del
presente decreto e' subordinata,  per  le  PMI,  alla  notifica  alla
Commissione  europea  del  regime  di   aiuti   e   alla   successiva
approvazione da parte della Commissione medesima  e,  per  le  grandi
imprese, all'autorizzazione  dell'aiuto  nei  confronti  di  ciascuna
impresa, nel  rispetto  delle  specifiche  condizioni  fissate  dalla
comunicazione 2014/C 249/01  con  riferimento  a  tale  categoria  di
imprese. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1,  le  disposizioni  di
cui al presente decreto entrano in vigore il giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del decreto medesimo. 
  3.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore   generale   del
Ministero, possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative
in relazione alle modalita' e alle condizioni di accesso al fondo. 
  4. Con distinto provvedimento e'  riportato  l'elenco  degli  oneri
informativi per le imprese previsti dal presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 
  5. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 29 ottobre 2020 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 986