Art. 19 Disposizioni finali 1. L'operativita' delle disposizioni di cui al capo III del presente decreto e' subordinata, per le PMI, alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima e, per le grandi imprese, all'autorizzazione dell'aiuto nei confronti di ciascuna impresa, nel rispetto delle specifiche condizioni fissate dalla comunicazione 2014/C 249/01 con riferimento a tale categoria di imprese. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo. 3. Con successivo provvedimento del direttore generale del Ministero, possono essere forniti chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalita' e alle condizioni di accesso al fondo. 4. Con distinto provvedimento e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 5. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2020 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 986