Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. Al fine di perseguire la ristrutturazione di imprese titolari di
marchi storici di interesse nazionale, di societa' di capitali aventi
un  numero  di  dipendenti  non  inferiore  a  duecentocinquanta   e,
indipendentemente dal numero degli occupati, di imprese che detengono
beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, il
presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 43
del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'art. 60, comma  3,
del decreto-legge n. 104/2020, definisce i criteri e le modalita'  di
gestione e di funzionamento  del  fondo,  nonche'  le  procedure  per
l'accesso ai relativi interventi.