Art. 3 Soggetto gestore 1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, e' previsto che sono a carico del fondo e vengono prelevate dalle risorse finanziarie di cui all'art. 4 le somme necessarie al pagamento delle seguenti spese: i. il compenso spettante al soggetto gestore per l'attivita' svolta (management fee), pari a una commissione annua di gestione dell'1,50 (uno virgola cinquanta) per cento dell'ammontare del fondo. La management fee e' applicata, per i primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'ammontare del fondo. A decorrere dal settimo anno a far data dalla predetta entrata in vigore, la stessa misura della management fee e' applicata al valore netto delle partecipazioni in portafoglio del soggetto gestore, acquisite con risorse finanziarie del fondo, nonche' degli eventuali contributi erogati ai sensi del capo III. Fatta eccezione per il primo anno, in cui e' corrisposta in un'unica rata, la management fee di cui al presente punto e' riconosciuta in n. 2 (due) rate semestrali anticipate; ii. gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attivita' di investimento e disinvestimento delle attivita' del fondo, ivi compresi i costi di due diligence legale, fiscale, contabile, finanziaria, ambientale e di business e i costi di assistenza legale e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi di gestione del fondo, dall'acquisizione sino alla dismissione delle attivita' in cui e' investito il fondo. Gli oneri, i compensi e le spese relativi ad operazioni di investimento/disinvestimento, quali i costi di due diligence e di assistenza legale, fiscale e contabile, restano a carico del fondo, anche qualora le relative operazioni non dovessero aver luogo, qualora le operazioni stesse siano state approvate dal soggetto gestore. Parimenti, sono a carico del fondo gli ulteriori oneri, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese legali, giudiziarie e di consulenza, sostenuti nell'esclusivo interesse del fondo. 3. Sono a carico del soggetto gestore tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico del fondo di cui al comma 2.