Art. 3 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. La gestione  dell'intervento  agevolativo  di  cui  al  presente
decreto e' affidata  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,  sulla  base
di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto
legislativo n. 123/1998 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  2. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, e' previsto che
sono a carico del fondo e vengono prelevate dalle risorse finanziarie
di cui all'art. 4 le somme necessarie  al  pagamento  delle  seguenti
spese: 
    i. il compenso spettante  al  soggetto  gestore  per  l'attivita'
svolta (management fee), pari a una  commissione  annua  di  gestione
dell'1,50 (uno virgola cinquanta) per cento dell'ammontare del fondo.
La management fee e' applicata, per i  primi  sei  anni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  all'ammontare
del fondo. A decorrere dal settimo anno a  far  data  dalla  predetta
entrata in vigore, la stessa misura della management fee e' applicata
al valore netto delle  partecipazioni  in  portafoglio  del  soggetto
gestore, acquisite con risorse finanziarie del fondo,  nonche'  degli
eventuali contributi erogati ai sensi del capo III.  Fatta  eccezione
per il primo anno,  in  cui  e'  corrisposta  in  un'unica  rata,  la
management fee di cui al presente punto e' riconosciuta in n. 2 (due)
rate semestrali anticipate; 
    ii. gli oneri e le spese sostenuti in relazione alle attivita' di
investimento  e  disinvestimento  delle  attivita'  del  fondo,   ivi
compresi  i  costi  di  due  diligence  legale,  fiscale,  contabile,
finanziaria, ambientale e di business e i costi di assistenza  legale
e notarile sostenuti in occasione di tutte le fasi  di  gestione  del
fondo, dall'acquisizione sino alla dismissione delle attivita' in cui
e' investito il fondo. Gli oneri, i compensi e le spese  relativi  ad
operazioni di investimento/disinvestimento,  quali  i  costi  di  due
diligence e di assistenza legale,  fiscale  e  contabile,  restano  a
carico del fondo, anche qualora le relative operazioni non  dovessero
aver luogo, qualora le operazioni stesse siano  state  approvate  dal
soggetto gestore. Parimenti, sono a carico del  fondo  gli  ulteriori
oneri, quali,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo,  spese
legali,  giudiziarie  e  di  consulenza,   sostenuti   nell'esclusivo
interesse del fondo. 
  3.  Sono  a  carico  del  soggetto  gestore  tutti  gli  oneri  non
esplicitamente indicati come a carico del fondo di cui al comma 2.