Art. 4 Risorse finanziarie disponibili 1. All'attuazione degli interventi del fondo sono destinate, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, come modificato dall'art. 60, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, risorse pari a euro 300.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli oneri di gestione di cui all'art. 3 e fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi anche disposti dalle regioni ovvero da altre amministrazioni o enti. 2. Una percentuale pari al 30 (trenta) per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata, per un periodo di dodici mesi, all'attuazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il trasferimento dell'impresa, ovvero la prosecuzione dell'attivita', in capo ad altri soggetti. Il Ministero, tenuto conto dei risultati di attuazione dell'intervento, come riscontrati dai dati forniti dal soggetto gestore, puo' disporre, con proprio provvedimento, una diversa allocazione delle risorse disponibili. Il predetto provvedimento e' pubblicato nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.