Art. 4 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. All'attuazione degli interventi del  fondo  sono  destinate,  ai
sensi dell'art. 43, comma  1,  del  decreto-legge  n.  34/2020,  come
modificato dall'art. 60, comma  3,  del  decreto-legge  n.  104/2020,
risorse pari a euro 300.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli
oneri  di  gestione  di  cui  all'art.  3  e  fatti  salvi  eventuali
incrementi  della  dotazione  finanziaria  disposti  con   successivi
provvedimenti  legislativi  o  amministrativi  anche  disposti  dalle
regioni ovvero da altre amministrazioni o enti. 
  2. Una percentuale pari al 30 (trenta) per cento delle  risorse  di
cui al  comma  1  e'  riservata,  per  un  periodo  di  dodici  mesi,
all'attuazione dei programmi di  ristrutturazione  che  prevedono  il
trasferimento dell'impresa, ovvero la prosecuzione dell'attivita', in
capo ad altri soggetti. Il Ministero, tenuto conto dei  risultati  di
attuazione dell'intervento, come riscontrati  dai  dati  forniti  dal
soggetto gestore,  puo'  disporre,  con  proprio  provvedimento,  una
diversa  allocazione   delle   risorse   disponibili.   Il   predetto
provvedimento e' pubblicato nel sito internet  del  soggetto  gestore
www.invitalia.it e in  quello  del  Ministero  www.mise.gov.it  ferma
restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.