Art. 5 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli  interventi  del  fondo  previsti  dal
presente decreto le imprese versanti  in  uno  stato  di  difficolta'
economico finanziaria che, alla data di presentazione  della  domanda
di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso  la  struttura
per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo  economico  e  si
trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) sono titolari di marchi storici di interesse nazionale; 
    b) sono costituite in forma di societa' di capitali  e  hanno  un
numero di dipendenti, comprensivo dei  lavoratori  a  termine,  degli
apprendisti e dei lavoratori con contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo  parziale,  superiore  a  duecentocinquanta.  Ai   fini   della
determinazione del predetto numero, rilevano i valori  consolidati  a
livello di gruppo con riferimento ai  soli  dipendenti  impiegati  in
unita' locali dislocate sul territorio nazionale; 
    c) indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni  e
rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. 
  2. L'impresa e'  considerata  in  stato  di  difficolta'  economico
finanziaria qualora: 
    a) presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a  far  fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno  stato
di difficolta' ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione  2014/C
249/01. Le modalita' di intervento  del  fondo  nei  confronti  della
predetta categoria di imprese sono regolate dal capo II del  presente
decreto; 
    b) versa in uno stato di difficolta' ai sensi del  paragrafo  2.2
della comunicazione 2014/C 249/01. Le  modalita'  di  intervento  del
fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate
dal capo III del presente decreto. 
  3. Le imprese di cui al comma 1: 
    a) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel  registro
delle imprese; 
    b) devono avere sede legale  e  operativa  ubicata  su  tutto  il
territorio nazionale; 
    c) non devono rientrare tra le  imprese  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) devono aver restituito agevolazioni godute  per  le  quali  e'
stato disposto dal Ministero un ordine di recupero. 
  4. Sono, in  ogni  caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    b) i cui  legali  rappresentanti  o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda; 
    c) che hanno riportato condanne penali o sanzioni  amministrative
definitive per le violazioni della normativa in materia di  lavoro  e
legislazione sociale. 
  5. Non possono, altresi', accedere alle agevolazioni  previste  dal
capo III del presente  decreto  le  imprese  che  hanno  ricevuto  in
passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione
o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali  aiuti
non notificati, fermo restando quanto  previsto  quanto  previsto  al
punto 112 della comunicazione 2014/C 249/01.