Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi del fondo previsti dal presente decreto le imprese versanti in uno stato di difficolta' economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico e si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono titolari di marchi storici di interesse nazionale; b) sono costituite in forma di societa' di capitali e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a duecentocinquanta. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unita' locali dislocate sul territorio nazionale; c) indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. 2. L'impresa e' considerata in stato di difficolta' economico finanziaria qualora: a) presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficolta' ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01. Le modalita' di intervento del fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate dal capo II del presente decreto; b) versa in uno stato di difficolta' ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01. Le modalita' di intervento del fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate dal capo III del presente decreto. 3. Le imprese di cui al comma 1: a) devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; b) devono avere sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; c) non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) devono aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero. 4. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) che hanno riportato condanne penali o sanzioni amministrative definitive per le violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. 5. Non possono, altresi', accedere alle agevolazioni previste dal capo III del presente decreto le imprese che hanno ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti non notificati, fermo restando quanto previsto quanto previsto al punto 112 della comunicazione 2014/C 249/01.