Art. 7 
 
             Modalita' operative di intervento del Fondo 
 
  1. Al fine di sostenere i  programmi  di  ristrutturazione  di  cui
all'art. 6, il fondo puo' intervenire: 
    a) in favore delle imprese di cui all'art. 5,  comma  2,  lettera
a),  attraverso  interventi  nel  capitale  di  rischio  dell'impresa
richiedente, attuati dal soggetto gestore, con le caratteristiche, le
modalita' e i limiti indicati al capo  II  del  presente  decreto.  I
predetti interventi possono essere effettuati nel capitale di rischio
dell'impresa richiedente ovvero nel capitale di rischio  dell'impresa
che,  nell'ambito  del  programma   di   ristrutturazione,   subentra
nell'attivita' dell'impresa  richiedente  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 2112 del codice civile e all'art. 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428; 
    b) fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  19  del  presente
decreto, in favore delle imprese di cui all'art. 5, comma 2,  lettera
b),  attraverso  interventi  nel  capitale  di  rischio  dell'impresa
richiedente, attuati  dal  soggetto  gestore  e,  solo  su  richiesta
dell'impresa e a condizione  che  la  stessa  abbia  beneficiato  del
predetto intervento nel capitale di rischio, la concessione, da parte
del soggetto gestore, di contributi a fondo perduto commisurati  agli
impegni occupazionali assunti dall'impresa, con  le  caratteristiche,
le modalita' e i limiti indicati al capo III  del  presente  decreto.
Non possono beneficiare dei predetti interventi le  imprese  operanti
nei settori del carbone e dell'acciaio, gli istituti finanziari e  le
imprese che si trovano  nel  corso  dei  primi  tre  anni  dall'avvio
dell'attivita' nel settore interessato. 
  2. L'intervento complessivo del fondo a sostegno di ogni  programma
di ristrutturazione non puo' eccedere  l'importo  di  10  milioni  di
euro. 
  3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere incrementato nel caso in
cui al sostegno del programma di  ristrutturazione  partecipino,  con
proprie risorse, anche la regione interessata dal programma  medesimo
ovvero altre amministrazioni o enti.