Art. 8 Procedura di accesso 1. Ai fini dell'accesso al fondo, l'impresa proponente trasmette al soggetto gestore e al Ministero una specifica istanza alla quale e' tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione di cui all'art. 6 nonche' ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalita' di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto all'intervento del fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo medesimo. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale copertura dei fabbisogni connessi al programma di ristrutturazione, l'intervento del fondo e' attuato in misura parziale. 4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2.