Art. 8 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Ai fini dell'accesso al fondo, l'impresa proponente trasmette al
soggetto gestore e al Ministero una specifica istanza alla  quale  e'
tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione di cui all'art. 6
nonche' ogni ulteriore  documentazione  utile  alla  valutazione  del
medesimo.  Lo  schema  della  predetta  istanza  e  le  modalita'  di
presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito  internet
del soggetto gestore e del Ministero. 
  2. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998,  le  imprese  hanno  diritto   all'intervento   del   fondo
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie del  fondo
medesimo.  Il  Ministero  comunica  tempestivamente,  con  avviso  da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
  3. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale  copertura
dei   fabbisogni   connessi   al   programma   di   ristrutturazione,
l'intervento del fondo e' attuato in misura parziale. 
  4. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori
risorse finanziarie per gli interventi di cui al presente decreto, il
Ministero provvede alla riapertura dei termini per  la  presentazione
delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'  di  cui
al comma 2.